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Dott.ssa Erika Debelli 

Psicologa Psicoterapeuta


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Via Domodossola, 12 

10145 Torino (TO)

Akoé Psicologia e Psicoterapia

 

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Psicologo, psicoterapeuta, o… ?

"Non c'è nulla di immutabile, tranne l'esigenza di cambiare".  

(Eraclito)

A chi rivolgersi quando si attraversa un momento di sofferenza che riguarda il proprio sentire, i propri pensieri, le proprie emozioni, il modo di stare nel mondo con se stesso e con gli altri? 

A chi chiedere un supporto per affrontare e superare quel dolore per un lutto o un trauma che sembra ci stia spezzando l'anima? 

Qual è il modo migliore di occuparsi del proprio benessere, che si tratti di affrontare una tristezza che sembra sfociare in una depressione oppure di sostenere e sviluppare le proprie risorse per affrontare al meglio una prova della vita o del lavoro?

 

Sono tante le possibili motivazioni che spingono a cercare il professionista adatto per affrontare questioni così delicate… ma qual è il professionista adatto? 

Tra le figure professionali principali cui si può subito pensare, troviamo: psicologo, psicoterapeuta, psichiatra. E poi si potrebbero incontrare anche figure di operatori diversi quali counselor e coach, che propongono però altri tipi di intervento. 

 

Queste figure naturalmente non sono coincidenti, hanno diverse caratteristiche, ed è quindi importante capire a chi rivolgersi, e sapere che differiscono per il tipo di formazione, per l'ambito di intervento, per i confini di tutela per il cittadino che possono garantire. 

Possiamo a grandi linee riassumere alcune tra le caratteristiche principali:

 

Psicologo

- FORMAZIONE:

Ha conseguito una Laurea in Psicologia (laurea magistrale oppure laurea quinquennale del vecchio ordinamento; diverso quindi da chi ha conseguito la sola laurea triennale che non consente di diventare Psicologo ma solo Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche), ha completato il tirocinio presso strutture riconosciute (es. Asl, Ospedale, ecc.), ha sostenuto l'Esame di Stato ed è stato abilitato all'esercizio della professione, ed è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della regione di appartenenza.  

- AMBITI DI INTERVENTO:

Gli ambiti di intervento dello psicologo sono chiaramente definiti e regolamentati dalla legge 56/89: uso di “strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”. 

La professione di psicologo è una professione sanitaria, definita dalla legge 3/2018. Il fatto che si tratti di una professione sanitaria non significa che si occupi solo di patologia, ma sicuramente offre delle garanzie maggiori anche quando si voglia occuparsi solo di prevenzione, di sviluppo e sostegno di risorse, di abilitazione, supporto nelle diverse fasi di vita, ecc.    

- TUTELE:

La professione di psicologo, professione sanitaria, è sotto la vigilanza del Ministero della Salute, a tutela dei cittadini. Il Ministero viglia sugli Ordini degli Psicologi, che verificano i titoli e vigilano sui loro iscritti, in qualunque forma giuridica questi esercitino la loro attività professionale. 

Gli psicologi sono tenuti ad attenersi alle norme e alle leggi che regolano la professione e al Codice Deontologico.

 

Psicoterapeuta

-FORMAZIONE 

Oltre ad avere tutti i requisiti descritti sopra per quanto concerne lo Psicologo (laurea quinquennale, abilitazione, iscrizione all'Albo) ha conseguito anche una ulteriore Specializzazione in Psicoterapia di durata almeno quadriennale presso una Scuola di Specializzazione riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione. Parallelamente ha svolto per tutta la durata della specializzazione (almeno quattro anni) un tirocinio presso enti e strutture accreditati, acquisendo competenze sia teoriche che cliniche. Oltre allo Psicologo Psicoterapeuta, esiste anche il Medico Psicoterapeuta, che ha conseguito la Specializzazione in Psicoterapia presso le stesse Scuole riconosciute, ma naturalmente lo ha fatto dopo aver conseguito la Laurea in Medicina, non in Psicologia. 

- AMBITI DI INTERVENTO

Oltre ad avere già tutte le competenze previste per lo Psicologo e oltre a svolgere tutti gli atti tipici già previsti per lo psicologo (prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno), lo Psicoterapeuta si occupa anche di psicoterapia, quindi di trattamento delle diverse forme e gradi di psicopatologia, che possono andare dal lieve disagio personale o disadattamento o stress non patologico, fino alla patologia con sintomatologia più complessa o grave. Come visto per lo Psicologo, il fatto che lo psicoterapeuta sia un professionista sanitario non significa che si occupi solo di patologia, ma sicuramente ciò offre delle garanzie maggiori anche quando si vada ad occuparsi di aspetti di supporto alla salute e non solo di patologia.    

- TUTELE

Lo Psicoterapeuta è iscritto nel Registro degli Psicoterapeuti presso l'Albo dell'Ordine degli Psicologi appartenenza. Rimane valido anche per lo Psicoterapeuta quanto descritto per lo Psicologo, in termini di vigilanza da parte del Ministero della Salute e dell'Ordine, a tutela del persone che si rivolgono a questi professionisti. 

 

Psichiatra

- FORMAZIONE

Ha conseguito una Laurea in Medicina e Chirurgia, è iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, e dopo la laurea ha ottenuto una ulteriore Specializzazione in Psichiatria di durata quadriennale, svolgendo parallelamente il tirocinio previsto presso le strutture riconosciute.

- AMBITI DI INTERVENTO

Lo psichiatra, essendo un medico, si occupa di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e cura dei disturbi mentali e delle patologie psichiatriche, e in quanto medico può prescrivere quando necessario i farmaci. Può praticare la psicoterapia avendo conseguito la specializzazione in Psichiatria, pur non avendo seguito una scuola specifica di Specializzazione in Psicoterapia. 

- TUTELE

Lo psichiatra è naturalmente un professionista sanitario, e come per tutte le professioni sanitarie vi è la vigilanza del Ministero della Salute, attraverso gli Ordini, che verificano i titoli dei loro iscritti e vigilano sull'esercizio della professione. Egli è ovviamente tenuto ad attenersi alle norme e leggi che regolano la professione, al Codice Deontologico.

 

Counselor

- FORMAZIONE

Non è richiesto nessun tipo di laurea, ma il completamento di un corso triennale cui si può di solito accedere con il diploma di scuola superiore. Si tratta di una “professione non regolamentata” da una legge specifica dello stato e non organizzata in Ordini o Collegi, ma fa riferimento alla legge 4/2013, che organizza tutte le professioni “non regolamentate” (quindi non solo counselor, ma tante altre professioni, dal wedding planner all'educatore cinofilo, dall'amministratore di condominio al web designer, ecc.) stabilendo che queste possono organizzarsi in Associazioni di categoria autoregolamentate che definiscono autonomamente codici di condotta, standard formativi, e promuovono l'aggiornamento. Non essendo professioni con un Albo professionale, la legge 4/2013 delega quindi alle Associazioni di categoria il compito di definire standard qualitativi, etici e di formazione. 

- AMBITI DI INTERVENTO

Non è un professionista sanitario pertanto non può occuparsi di diagnosi, cura, terapia, sostegno psicologico, ecc. Secondo la definizione di una tra le principali Associazioni “obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione […] offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o cambiamento”. Manca naturalmente la possibilità di fare una valutazione diagnostica non essendo professione sanitaria, o la possibilità di individuare in modo chiaro quali siano i “processi evolutivi” o le “difficoltà” sulle quali intervenire.

- TUTELE

Non regolamentate in Ordini o Collegi, non prevedono iscrizione ad un Albo Professionale. Possono però organizzarsi in Associazioni o Coordinamenti cui aderire, iscritti presso il MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dell'Economica e delle Finanze). Non sono quindi sotto la vigilanza del Ministero della Salute non essendo professioni sanitarie, ma iscritti al Ministero delle Imprese. Sono organizzati secondo la L. 4/2013, che non regola l'attività di Counseling in sé, ma la disciplina in quanto “professione non organizzata in ordini o collegi”. Ci sono stati nei decenni scorsi alcuni tentativi di normazione della professione di counselor attraverso un tavolo normativo UNI, ma tale procedura è stata bloccata e ritenuta non percorribile. La procedura di normazione è stata infatti sospesa su richiesta del Ministero della Salute e del CNOP, eccependo che l'attività di counseling rientra a tutti gli effetti tra gli atti tipici della professione di psicologo e può essere svolta solo dallo psicologo o dalle altre figure sanitarie abilitate. 

 

 

Coach

- FORMAZIONE

Vi sono diversi percorsi formativi, con diversa durata e diversi requisiti di accesso, a seconda dell'ente che li promuove e del tipo di certificazione offerta. 

- AMBITI DI INTERVENTO

“Coach” rimanda al termine inglese che indica l'allenatore, ed effettivamente l'intervento è tendenzialmente di volto al supporto delle risorse, motivazione, incoraggiamento, ecc. Che sia Life-Coach, Mental-Coach, Business-Coach o altro tipo di Coach, permane l'orientamento verso il supporto delle risorse e la motivazione. 

- TUTELE 

Come i counselor, anche i coach rientrano tra le “professioni non regolamentate” in Ordini e Collegi, non prevedono iscrizione in un Albo Professionale, ma possono organizzarsi come previsto dalla L. 4/2013, che non regola il Coaching in sé, ma lo disciplina in quanto “professione non organizzata in ordini o collegi”. La Legge 4/2013 sostiene l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione professionale attraverso l'adesione ad associazioni di categoria che definiscono codici di condotta, standard formativi, ecc. e che possono iscriversi negli elenchi delle imprese come da L. 4/2013 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

 

Si tratta quindi di professionisti e di operatori con competenze molto diverse, e con percorsi formativi molto diversi.

 

Potremmo provare a semplificare la lettura delineando tra di loro il confine della “professione sanitaria”. 

Da un lato troviamo quindi Psicologo, Psicoterapeuta, Psichiatra (ma potremmo anche inserire figure come ad esempio il Neuropsichiatra, il Neurologo, o altre, che per brevità tralasciamo) che rientrano tra le professioni sanitarie, sono regolamentate dalla legge definisce la professione e i criteri cui attenersi (es. L. 56/89 per quanto riguarda la professione di Psicologo), sono sotto la vigilanza del Ministero della Salute che viglia sugli Ordini Professionali, i quali verificano titoli e modalità dell'esercizio della professione dei loro iscritti, a tutela delle persone che si rivolgono ai professionisti iscritti all'Albo. 

Dall'altro lato troviamo invece Counselor, Coach, ecc. che non rientrano tra le professioni sanitarie, non sono regolamentate dalla legge ma fanno riferimento alla legge 4/2013 (che però non regola la professione, cioè non regola il lavoro in sé del Counselor o del Coach, ma regola invece la possibilità di organizzarsi in associazioni di categoria che poi autodeterminano codici di condotta e percorsi formativi), legge che consente quindi a loro con le associazioni di categoria di iscriversi negli elenchi presso il Ministero dell'Impresa e del Made in Italy.

 

Il fatto che nel primo caso si parli di professione sanitaria però non significa che ci si occupi solo di “patologia”. Ogni professionista sanitario si occupa sempre sia di situazioni di patologia che di prevenzione e supporto ai normali processi inerenti la salute e al benessere. 

Ritengo però che un elemento cruciale che distingue i diversi professionisti sia proprio la possibilità per i professionisti sanitari di fare diagnosi, eventualmente anche diagnosi di “assenza di patologia” per poi eventualmente andare a lavorare su altri aspetti, anche di sostegno agli aspetti di forza o alle risorse o di supporto in fasi di vita difficili. Questa capacità non è nelle mani dei professionisti non sanitari, avendo un altro tipo di formazione e altre competenze. 

I professionisti sanitari hanno invece una formazione che consente loro di formulare una valutazione anche complessa, che non si ferma sulla superficie, che indaga gli elementi manifesti e anche quelli latenti che compaiono nelle sedute, che valuta le aree di funzionamento e quelle di fragilità, che formula un'ipotesi sulla struttura di personalità, che prefigura e contrasta i rischi di crolli nella patologia o di fughe premature nella salute, a tutela della persona e del percorso che sta effettuando. 

Questa formulazione così complessa che i professionisti sanitari possono compiere consente dunque di avere una “mappa” più precisa del percorso che si vuole intraprendere, con una maggiore capacità di individuare rischi, strade percorribili, strade “chiuse”, ecc. 

La capacità di diagnosi, che è di competenza dei soli professionisti sanitari, va in questa direzione, verso l'individuazione chiara e complessa di tutti gli aspetti della “mappa”, non solo di possibilie patologia, ma anche di salute e di forza, dell'individuo. Se un operatore che non ha competenza di diagnosi volesse orientare invece il suo lavoro solo sul versante del supporto, offrendo “uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi”, ma senza possedere la capacità diagnostica necessaria per definire cosa sono e come sono struttrati i “processi evolutivi” o gli “stati di crisi”, potrebbe trovarsi incosapevolmente di fronte al “burrone” (rimanendo nella metafora della mappa) che non aveva visto perchè focalizzato ad osservare solo le risorse e le aree verdi e boschive indicate nella mappa.  

In sostanza - rimanendo nella metafora - per sapere dove vogliamo andare, dobbiamo avere prima una buona mappa, dettagliata e con le giuste indicazioni, che non semplifichi e non riduca la complessità della persona. 

 

 

 

 

  

 

 

SITOGRAFIA: 

 

  • Legge 56/89 “Ordinamento della professione di psicologo” - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/02/24/089G0090/sg
  • Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
  • Legge 3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
  • Assocounseling: https://www.assocounseling.it/counseling/definizione-di-counseling.asp
  • CNOP - “La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti e atti tipici” - https://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf