Circolare 20/E Ag. delle Entrate, 13/05/2011




Di seguito viene trascritto un estratto della circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011, limitatamente alla parte che definisce la detraibilità delle spese per prestazioni professionali prestate dallo psicologo e dallo psicoterapeuta, anche in assenza di prescrizione medica. La versione completa della circolare può essere consultata cliccando qui.


CIRCOLARE N. 20/E 

Agenzia delle Entrate

Roma, 13 maggio 2011

Oggetto: IRPEF – Risposte a quesiti

[…]

D: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001. 37 Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.

 R: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica. [...] ”




AGGIORNAMENTO - LEGGE DI BILANCIO 2019
Le spese sanitarie sostenute a partire dal 2020 potranno essere portate in detrazione soltanto se pagate con modalità tracciabili.
Pertanto a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021 (cioè a partire dalla dichiarazione dei redditi che fa riferimento alle spese sanitarie sostenute nel 2020) sarà possibile effettuare la detrazione del 19% soltanto per le spese sanitarie "tracciabili", cioè soltanto per le spese pagate con carta di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni.
Naturalmente rimane sempre possibile pagare le prestazioni sanitarie in contanti, ma in questo caso queste spese sostenute in contanti non rientreranno nel calcolo della detrazione.