Dott.ssa Erika Debelli
Psicologa Psicoterapeuta
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"È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica” .
(Circolare 20/E del 2011, Agenzia delle Entrate)
Le spese sostenute per prestazioni sanitarie sono spese che possono essere portate in detrazione dai pazienti nella loro dichiarazione dei redditi.
Anche le spese sostenute presso lo psicologo o psicoterapeuta che riguardino prestazioni sanitarie sono quindi detraibili.
L'Agenzia delle Entrate ha tolto ogni dubbio già nel 2011, rispondendo ad un quesito, con la circolare 20/E: .
“CIRCOLARE N. 20/E
Agenzia delle Entrate
Roma, 13 maggio 2011
Oggetto: IRPEF – Risposte a quesiti
[…]
D: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001. 37 Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.
R: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica. [...] ”
Le spese sanitarie possono però essere portate in detrazione soltanto se pagate con modalità tracciabili.
Ciò significa che è possibile vedersi riconosciuta la detraibilità del 19% delle spese sanitarie soltanto se queste sono state pagate con carta di credito, bancomat, bonifici, assegni o con altre modalità tracciabili.
Rimane naturalmente sempre possibile per chi lo preferisca pagare le prestazioni sanitarie in contanti, ma in questo caso le spese sostenute non potranno essere portate in detrazione dal paziente.